NO ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI COME STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TERAMO


Il Consiglio comunale il 27 agosto ha varato la delibera di approvazione dei criteri generali per lo svolgimento della gara che verrà espletata entro la fine dell’anno, per individuare il nuovo socio della TE.AM. e stabilire le modalità di gestione del servizio di igiene ambientale.
Tale delibera è priva degli elementi indispensabili a garantire l’economicità, il rispetto per l’ambiente e la trasparenza della gestione, consentendo un cambiamento di direzione non più rinviabile in un settore così cruciale per la Città e per chi in essa vive e lavora.
LA SITUAZIONE
Siamo tutti consapevoli che la raccolta differenziata, soprattutto con il sistema del “porta a porta” dovrebbe favorire la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e/o nell’inceneritore attraverso il riciclo dei materiali differenziati perseguendo una netta diminuzione dei costi ed una maggiore tutela ambientale. A Teramo, con un andamento opposto al trend regionale e nazionale, la R.D. è in costante calo, a fronte di bollette sempre più cospicue.  Non sono mai stati raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata imposti dalla legge e dalle direttive europee per cui, sui rifiuti conferiti in discarica, oltre al tributo regionale abbiamo pagato e continueremo a pagare una penale.
Addirittura nel Piano economico finanziario del 2015 (guarda caso l’ultimo prima di andare a gara) la TE.AM. vanta un credito di circa 2.300.000, per conguagli risalenti al 2010, mai richiesti prima né giustificati come la legge prevede. Conguagli che ritroveremo nelle bollette del 2016.
Ciò avviene non solo a causa della manifesta inefficienza organizzativa e gestionale dell’azienda TE.AM., ma anche perché non è mai stato introdotto alcun tipo di incentivo che induca  a comportamenti più virtuosi: primo tra tutti la TARIFFA PUNTUALE.
La tariffa puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base alla quantità di rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti. A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la strategia più efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio. Ovunque sia stata adottata la Tariffa Puntuale si è avuto un incremento esponenziale della R.D.. Un esempio per tutti: a Trento è stata introdotta dal 1° gennaio 2013, nel 2015 si è assestata già all’80% partendo da un 66,21% del 2012 1 (I vantaggi della Tariffa puntuale)
Un’assennata gestione del ciclo dei rifiuti ha come priorità il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata che siano significativi (in termini sia qualitativi che quantitativi) oltre che conformi alle disposizioni di legge per non incorrere nelle penali previste. Ma è anche essenziale far sì che per il gestore sia più conveniente economicamente perseguire con diligenza gli obiettivi prefissati che non mancarli. Diventa quindi doveroso, non solo prevedere sanzioni, nei confronti del gestore, per il mancato raggiungimento di questi obiettivi (il cui importo naturalmente va decurtato dalla bolletta), ma anche impedire che il socio privato possa avere interessi divergenti, come nel caso di gestori regionali di discariche ed affini che traggono vantaggio da una elevato quantitativo di indifferenziato da trattare essendo il profitto loro garantito solo dal funzionamento a pieno regime degli impianti. 2 (Obiettivi della raccolta differenziata)
A monte di quanto sinora esposto va rimarcato che la principale garanzia  di una gestione corretta e funzionale si ottenga solo tramite il controllo  sulla conduzione del  servizio, diritto, sancito dalla legge, da poter esercitare sia da parte dei cittadini che dei consiglieri comunali. Diritto ad oggi negato, poiché ai consiglieri comunali è sempre stato rifiutato l’accesso agli atti della TE.AM., sia da parte del gestore che dall’Amministrazione comunale 3 (Diritto di accesso di consiglieri comunali)  e poiché il sito web della TE.AM , da cui i cittadini potrebbero trarre le necessarie informazioni, non è mai stato conforme ai dettami di legge. L’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, è estesa integralmente alle società partecipate con capitale a maggioranza pubblico (nella fattispecie la TE.AM.) 4(Sito web comunale)              
LA DELIBERA
-        La sola presa in considerazione di un eventuale avvio della sperimentazione della Tariffa puntuale è stata rimandata, senza alcuna motivazione plausibile, di almeno 2 anni nonostante gli impegni già assunti più volte in Consiglio comunale di intraprenderla dal 1° gennaio 2015.
5(Impegni assunti dall’Amministrazione), 6(Delibera tariffa puntuale)
-        Per gli obiettivi di raccolta differenziata è consentito, per i primi tre anni, violare i limiti di legge (sotto il 65%) ed è fissato come obiettivo finale e dunque senza alcuna tappa intermedia, il raggiungimento del 70%. Nessuna  sanzione è prevista a carico del gestore per il mancato conseguimento di questi risultati già di per sé tarati al ribasso  7 (Delibera obiettivi)
-        Nessuna preclusione dalla gara ai gestori regionali di discariche ed affini 8 (Codice Appalti)
-        Nessuna espressa dichiarazione del diritto di accesso dei Consiglieri agli atti ed ai documenti della Società e dunque nessuna sanzione per le eventuali violazioni 9 (Delibera accesso agli atti)
-        Nessuna sanzione per la inadeguata corrispondenza del Sito web del gestore alle prescrizioni di legge.




Pertanto sottoscriviamo la seguente Petizione

NOTE:
1)  VANTAGGI DELLA TARIFFA PUNTUALE
·          EQUITA’ CONTRIBUTIVA – il cittadino paga in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai componenti della famiglia.
·          TRASPARENZA - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto (posizione mezzi, percorsi, soste, svuotamenti, spazzamento) ore guida, km percorsi, tempi di intervento)
·          PREMIALITA’ - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato.
·          MAGGIORE LIBERTA’ DELLE SCELTE DI CONSUMO – Nei contesti in cui è stata adottata la tariffazione puntuale la grande, media e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in commercio prodotti con minor presenza di imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a rendere e prodotti alla spina) per assecondare l’interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti.

2) OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il d.lgs. n. 152/2006 e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno individuato i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
• almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
• almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
• almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
• almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, recepita nell’ordinamento nazionale dal  d.lgs. n. 205/2010, affianca, agli obiettivi di raccolta previsti dalla normativa italiana, target di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per specifici flussi di rifiuti quali i rifiuti urbani e i rifiuti da attività di costruzione e demolizione. Nel caso dei primi, in particolare, la direttiva quadro prevede (articolo 11, punto 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso.
LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 3 commi 24- 41 istituzione ECOTASSA: Al fine di favorire la  minore  produzione  di  rifiuti  e  il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere  dal 1 gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi.
d.lgs. n.152/2006 Art. 205 Comma 3.  Nel  caso  in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti …,è  applicata  un'addizionale  del  venti  per  cento  al  tributo di conferimento   dei  rifiuti  in  discarica

Sentenza  83/2013 della CORTE CONTI LIGURIA : il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge nella raccolta differenziata configura un DANNO ERARIALE

3) DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Art.43, comma 2 del T.U.E.L. e dalla giurisprudenza prevalente.
( T.A.R. Piemonte - Torino, sez. i, 15 febbraio 2010, n. 00934; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010 n. 448 -  Cons. Stato 7900/2004 e 7083/2010; )

4) SITOWEB COMUNALE
d.lgs. n. 33/ 2013, in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con particolare riferimento all’Art.11 del suddetto decreto così come modificato dalla L.90/2014
ANAC Determinazione n. 8  del 17/06 2015 Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

5) IMPEGNI ASSUNTI DALLA AMMINISTRAZIONE
In Consiglio comunale il 29/082014 con l’accoglimento di una Mozione, il 13/11/2014 ed il 08/01/2015 in risposta ad una Interrogazione

6) Delibera tariffa puntuale
 “I sottoscritti Capigruppo Consiglieri presentano il seguente emendamento: Il Gestore nello svolgimento del servizio deve redigere entro 18 mesi dall'avvio del servizio una proposta di sperimentazione di raccolta con tariffa puntuale dei rifiuti indifferenziati da effettuarsi su una porzione del territorio comunale; tale proposta verrà valutata e se del caso approvata dal Consiglio Comunale al fine di estenderla all'intero territorio comunale”.

7) Delibera obiettivi
“Il gestore sarà tenuto a garantire…il raggiungimento di un risultato di raccolta differenziata non inferiore al valore indicato in sede di offerta tecnica e comunque necessariamente non inferiore al 70% (salvo il primo triennio di servizio, nel quale è obbligatorio il raggiungimento di almeno il 65%)

8) Codice Appalti
 Art. 69, comma 1: le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri
Art 83 comma 2 consente alla stazione appaltante, inoltre, di determinare per ognuno dei criteri individuati una soglia minima da raggiungere per poter essere valutati (ad esempio qualità massimo 30 punti, soglia di sbarramento 15 punti), in mancanza della quale le offerte che non totalizzano il punteggio minimo nel corrispondente elemento o per aggregati di elementi, non sono ammesse alla prosecuzione della garaRientra, infatti, nella discrezionalità dell’amministrazione procedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguiTI (NOTA ANAC)
Giudice sentenza 2015 : regione Abruzzo è stata in quegli anni vittima di un regime di monopolio nel settore dello smaltimento dei rifiuti che, certamente, condizionava l’imposizione di tariffe alle pubbliche amministrazioni … Il gruppo Di Zio dunque voleva occupare tutta la filiera dei rifiuti e poi chiudere in bellezza l’intero ciclo del termovalorizzatore… Ma Di Zio «non ha incentivato la raccolta differenziata», scrive il giudice, «perché era più produttivo portare in discarica».
Di Zio, volendo occupare tutte le caselle della filiera e sbaragliare la concorrenza, tentò di acquistare anche la Mantini srl che si occupava di raccolta differenziata perchè si stava aggiudicando una serie di gare di appalto e avrebbe potuto far innalzare la quota di raccolta differenziata con perdite per il gruppo Deco.

9)Delibera accesso agli atti

“Il gestore nello svolgimento del servizio deve: ... ∙ fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune e dalle Commissioni Consiliari Competenti” (il  Consigliere comunale ha diritto all’accesso individuale e non collettivo in una Commissione)